Art. 8 — Disposizioni finanziarie
All'onere di lire 60 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989 derivante dall'attuazione del capo I della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
