Alla copertura dell'onere di 150 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-18;90~art6 · fonte su Normattiva