All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: " 1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi ".

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art6 · fonte su Normattiva