(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita) Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. I criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attivita' produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Testo vigente dal 14 dicembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art13 · fonte su Normattiva