Art. 33 — Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone
Al fine di garantire le disponibilita' finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attivita' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima societa' sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facolta' di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della societa' e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso gia' comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
