Art. 5 — Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni
I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
- a)di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
- b)di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
