Misure per l'internazionalizzazione delle imprese

Art. 7 — Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394

La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' sostituita dalla seguente: «h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e' aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano e' membro». Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti: «h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

  • h-quinquies)in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273». All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)l'ultimo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della societa' devono essere basati su rigorosi criteri di validita' economica delle iniziative partecipate»;
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa». Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 puo' essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere e accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane». Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e' sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalita', le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive». All'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le tipologie e le modalita' delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143». Per le partecipazioni ed i finanziamenti di Finest Spa, istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), della legge 24 aprile 1990, n. 100, come modificato dal presente articolo, nonche' all'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 100, del 1990.

Testo vigente dal 20 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-03-31;56~art7 · fonte su Normattiva