Art. 10 — Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali
Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalita' digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticita' e l'integrita' degli stessi. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalita' di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.
Testo vigente dal 14 novembre 2025
