Delega al Governo in materia di disabilita' Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilita', negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  • a)coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidita' e dell'inabilita' ai fini previdenziali e assistenziali, nonche' coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilita', necessita' e intensita' dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
  • b)aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilita', dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonche' previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione gia' presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c)semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identita' digitale, garantendo piena accessibilita' dei relativi servizi da parte delle persone con disabilita' fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonche' da parte delle persone con disabilita' intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identita' digitale e per l'apposizione della firma;
  • d)semplificazione delle modalita' di ricezione della manifestazione di volonta' espressa dalle persone con disabilita' nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinita' della manifestazione di volonta' e fermi restando i requisiti di capacita' e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
  • e)riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalita' e dissuasivita' al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilita', nonche' riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • f)semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilita' beneficiarie di misure di protezione giuridica. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilita', del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Testo vigente dal 14 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-10;167~art16 · fonte su Normattiva