Le integrazioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge saranno corrisposte durante l'anno 1977 dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta alle imprese editoriali in due rate corrispondenti ciascuna alla meta' dell'ammontare complessivo, mediante prelevamenti del relativo importo dal conto corrente di tesoreria di cui al precedente articolo 1. La corresponsione delle suddette integrazioni cessera' in caso di aumento del prezzo attualmente in vigore dei giornali quotidiani. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sara' in tale ipotesi tenuto a versare immediatamente al competente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il contributo straordinario di cui all'articolo 1 e l'ammontare della rata gia' pagata alle imprese editoriali per la corresponsione delle integrazioni ad esse dovute ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

Testo vigente dal 8 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-27;809~art5 · fonte su Normattiva