A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-27;791~art2 · fonte su Normattiva