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Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.
› Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.
Modifica all'art. 18 del regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1631, per il collocamento in pensione al 60° anno delle ostetriche capo degli ospedali civili.
Art. 1
Art. 2