All'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo».
Testo vigente dal 10 novembre 2018
