Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 e' fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998".

Testo vigente dal 2 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-30;83~art1 · fonte del testo