Art. 1
[1]Al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione le parole: «, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra» sono soppresse. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 2007
[2]NAPOLITANO
[3]Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
[4]Visto, il Guardasigilli: Mastella
Testo vigente dal 10 ottobre 2007, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva