Art. 1
[1]All'articolo 33 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte le sue forme». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 26 settembre 2023
[3]MATTARELLA
[4]Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
[5]Visto, il Guardasigilli: Nordio
Testo vigente dal 7 ottobre 2023, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva