E' in facolta' del Ministro per i lavori pubblici - Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - di applicare ai concorsi gia' banditi la norma contenuta nel precedente articolo. Ove si valga di tale facolta', il Ministro per i lavori pubblici provvede con propri decreti alla nomina delle Commissioni ai sensi del precedente articolo ed alla modificazione ed all'integrazione dei bandi di concorso con le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo stesso. Con lo stesso decreto e' stabilito il termine entro il quale i candidati ammessi al concorso possono completare, con riferimento ai titoli valutabili, la documentazione gia' prodotta. L'applicazione delle norme contenute nel precedente articolo comporta l'annullamento delle valutazioni fatte dalle Commissioni esaminatrici e delle prove eventualmente sostenute dai candidati.

Testo vigente dal 14 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;936~art2 · fonte su Normattiva