Il criterio di ripartizione del fondo comune, stabilito dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, limitatamente al 1978 e' cosi' modificato:

  • a)il 75 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
  • b)il residuo 25 per cento in proporzione al tasso di natalita' e a quello di mortalita' infantile, quali risultano dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-05;785~artunico · fonte su Normattiva