Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' sostituito dal seguente: « 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni».
Testo vigente dal 9 agosto 2011
