Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Art. 26 — Accesso ai corsi delle universita

Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e' sostituito dal seguente: "5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonche' agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".

Testo vigente dal 26 agosto 2002

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189~art26 · fonte su Normattiva