Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e' inserito il seguente: "Art. 49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi".

Testo vigente dal 29 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-22;152~artunico · fonte su Normattiva