Il dodicesimo comma dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195, da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' sostituito dal seguente: "Questi ultimi uffici provvedono, oltre che alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali del distretto, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna, e decidono provvisoriamente sulle eventuali contestazioni".
Testo vigente dal 12 aprile 1990
