Il terzo comma dell'articolo 160 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: "Tuttavia la demolizione puo' essere senz'altro autorizzata quando sia necessaria per ragioni di urgenza, accertate in Italia dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale e all'estero dall'autorita' consolare, ovvero quando sia stata depositata fidejussione bancaria e siano state adempiute le altre condizioni e modalita' previste nel quarto e quinto comma dell'articolo 156".

Testo vigente dal 2 maggio 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;165~art2 · fonte su Normattiva