L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 359, e' sostituito dal seguente: "Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verra' devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13". Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, e' sostituito dal seguente: "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di eta' e non abbiano superato il 64° anno di eta' possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di eta' o da eta', successiva". La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.

Testo vigente dal 10 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-02-26;67~artunico · fonte su Normattiva