[1]Alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sono apportate le modificazioni di cui al presente articolo unico. L'ultimo comma dell'articolo 68 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti". Il settimo comma dell'articolo 69 e' sostituito dal seguente: "Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attivita' di rispettiva competenza". L'ultimo comma dell'articolo 69 e' abrogato. La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 ottobre 1986

[2]COSSIGA

[3]CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

[4]Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Testo vigente dal 25 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-11;689~artunico · fonte su Normattiva