L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dell'eventuale titolo di abilitazione. I concorsi sono banditi con frequenza non superiore al biennio in relazione al numero dei posti che si prevedono vacanti e disponibili per l'anno o per il biennio cui si riferisce il concorso e che possono essere maggiorati fino al dieci per cento, qualora se ne verifichi la disponibilita' all'atto della conclusione del concorso.

Testo vigente dal 21 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463~art26 · fonte su Normattiva