All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 miliardi per il 1985, a lire 2.100 miliardi per il 1986 e a lire 2.500 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: "Piano decennale della grande viabilita' e provvedimenti ex articoli 9 e 11 previsti dalla legge n. 531 del 1982". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 12 ottobre 1985
