Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e' sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 e' stabilito in lire 100".
Testo vigente dal 14 febbraio 1958
