Dopo la lettera E) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, e' aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, la seguente alinea: "EA) capacita' litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca".
Testo vigente dal 23 luglio 1975
