Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, e 13 marzo 1953, n. 208, sono aggiunti i seguenti: "Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indirizzare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneita' dell'istituto a svolgere l'attivita' nel piu' vasto ambito territoriale richiesto. Con le stesse modalita' ed alle stesse condizioni, in relazione ad effettive esigenze operative, possono essere autorizzati ad ampliare la loro competenza territoriale gli altri istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento".
Testo vigente dal 13 ottobre 1986
