Art. 1
Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».
Testo vigente dal 16 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva