Le spese relative al funzionamento del comitato, ivi comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori Roma, nonche' di coloro che per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 8 devono trasferirsi dalle localita' di loro normale residenza, gravano sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 21 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1221~art10 · fonte su Normattiva