L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gia' modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e' modificato come segue: "L'istituto provvede alla concessione del credito:

  • a)con il fondo di dotazione;
  • b)con il fondo di garanzia;
  • c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
  • d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
  • e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

Testo vigente dal 13 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-10;278~artunico · fonte su Normattiva