L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gia' modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e' modificato come segue: "L'istituto provvede alla concessione del credito:
- a)con il fondo di dotazione;
- b)con il fondo di garanzia;
- c)con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d)con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e)con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da autorizzarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
Testo vigente dal 13 giugno 1973
