Nella legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ovunque ricorrono nell'ordinamento vigente, le parole: «Commissione parlamentare per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza». All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonche' dell'affido e dell'adozione». Il Governo provvede, con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
