All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento e ricostruzione del catasto urbano e del catasto terreni". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
