Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita
Art. unico — null
L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.
Testo vigente dal 13 febbraio 1982
