Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, e' cosi' modificato: "Il Ministero della sanita', nel caso di fondato dubbio circa l'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma dell'autenticita' degli stessi alla competente autorita' dello Stato membro, nonche' conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE".

Testo vigente dal 8 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-27;19~art4 · fonte su Normattiva