E' assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 6 novembre 1947 e fino al 6 novembre 1956 per il godimento del privilegio fiscale di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1814. Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente percette.

Testo vigente dal 10 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-22;167~art1 · fonte del testo