La competenza per vacazione, la indennita' di soggiorno e la indennita' chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte.

Testo vigente dal 25 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1050~art1 · fonte del testo