Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, e' sostituito dal seguente: "I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000".
Testo vigente dal 22 marzo 1974
