Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".
Testo vigente dal 16 giugno 1951
Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".
Testo vigente dal 16 giugno 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-05-23;400~artunico · fonte del testo