[1]Gli ultimi tre commi dell'articolo 100 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito per ultimo dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 201, sono abrogati e sostituiti dal seguente unico comma:
[2]L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, previa deduzione, a favore dell'appaltatore, dell'aggio del dieci per cento".
Testo vigente dal 6 aprile 1961
