Art. 6

I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.

Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1967-11-22;2~art6 · fonte su Normattiva