Art. 6
I giudici della Corte costituzionale nominati prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica dodici anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione.
Testo vigente dal 25 novembre 1967, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva