Art. 18

[1](Art. 7, commi quarto, quinto e sesto, e art. 8 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).

[2]Il vice-presidente, i presidenti e i vice-presidenti di Sezione ed i consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere confermati. Essi, prima di entrare in funzione, prestano dinanzi al Prefetto il giuramento prescritto dall'art. 45 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Le cariche predette sono gratuite; tuttavia e' consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento generale. ((Il vice presidente, i presidenti ed i vice presidenti di sezione ed i consiglieri, decaduti dalla carica per compiuto quadriennio, continuano ad esercitare, per gli affari di ordinaria amministrazione o di urgenza, le loro funzioni fino alla nomina dei loro successori)).

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art18 · fonte su Normattiva