Il Ministro per la marina mercantile, su domanda degli interessati da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ha facolta' di autorizzare, sentito il Comitato tecnico, il raggruppamento di piu' domande di nuove costruzioni gia' ammesse ai benefici della legge a favore di uno o piu' richiedenti, al fine di realizzare navi di caratteristiche superiori e di maggiore utilita' per l'economia della Nazione, anche se oltre il complessivo tonnellaggio e potenza di macchina risultanti dalle assegnazioni stesse, purche' sia mantenuta la corrispondenza stabilita nella tabella tra contributo e tonnellaggio, e senza mai superare la somma dei contributi gia' accordati. La domanda indicata nel comma precedente deve contenere i dati tecnici occorrenti per il calcolo dell'ammontare massimo dei contributi a' termini dell'art. 29 della legge.

Testo vigente dal 22 giugno 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;348~art3 · fonte del testo