L'art. 1 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 268, e' sostituito dal seguente: "E' istituito nel porto di Venezia un punto franco delimitato: dal settore portuale di San Basilio, comprendente l'area che va dalla testata del Magazzino n. 1 sulla banchina di San Basilio (confinante con la citta' attraverso il canale omonimo) da un lato corrente, dal lato mare, lungo la beni delimitata zona, portuale esistente, arriva sino al Canale di Scomenzera, e precisamente alla strozzatura della zona portuale esistente dopo il Magazzino n. 20, comprendendo quindi, oltre alla banchina di San Basilio, la banchina dell'ex deposito franco, la banchina del cotonificio veneziano, la banchina dei Magazzini generali, la banchina di Santa Marta ed il primo tratto della banchina del Canale Scomenzera, fino alla strozzatura sopra citata. La linea prosegue, dal lato della citta', lungo il muro di cinta della zona portuale dei Magazzini generali, che si congiunge con quello del cotonificio che ne viene circondato, fino al fabbricato del cotonificio stesso prospiciente la Fondamenta delle Terese ed il Canale di San Nicolo'; continua lungo la facciata del citato fabbricato fino all'incontro del muro di cinta allineato con lo sbarramento del Canale di San Nicolo'; prosegue lungo il fabbricato del frigorifero e il muro di cinta sul Canale di San Nicolo' fino a Calle Raspina; corre lungo il muro di recintazione delle zone portuali dell'ex deposito franco di San Basilio e finisce al canale omonimo".

Testo vigente dal 3 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-12;41~artunico · fonte del testo