Art. 4

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della, legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-02-09;2~art4 · fonte su Normattiva