Art. 5

All'articolo 4 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;". All'articolo 5 dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) e' abrogato.

Testo vigente dal 25 settembre 1993, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1993-09-23;2~art5 · fonte su Normattiva