Art. 5
[1]La presente legge costituzionale, entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963
[4]SEGNI
[5]FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Testo vigente dal 12 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva