Il testo dell'art. 952 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: Art. 952 (Limite del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione. Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria".

Testo vigente dal 21 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-04-16;202~art6 · fonte del testo